Negli ultimi anni le piattaforme di compravendita di beni usati e nuovi (Vinted, eBay, Etsy, ecc.) sono entrate stabilmente nel radar dell'Agenzia delle Entrate. L’obiettivo di questo articolo è chiarire, con taglio pratico e fonti ufficiali, quando la cessione tra privati resta fuori dall’imposizione, quando invece l’attività diventa impresa con obblighi fiscali e IVA, e come operano i nuovi flussi informativi introdotti dalla direttiva UE DAC7.
Se cerchi una risposta breve: vendere saltuariamente oggetti propri non è tassato; vendere in modo abituale/organizzato è reddito d’impresa con possibili effetti IRPEF/IVA/INPS; le piattaforme comunicano i dati dei venditori “attivi” all'Agenzia delle Entrate dal periodo d’imposta 2023.
Vendite tra privati: quando non sono tassate
La vendita occasionale di beni personali già appartenenti al cedente, senza intento speculativo e senza organizzazione, non genera di regola reddito imponibile. Il discrimine non è il “bene usato” in sé, ma la mancanza di abitualità/professionalità nell’attività di vendita. La nozione fiscale si ricava dall’art. 55 TUIR: è reddito d’impresa ciò che deriva dall’esercizio per professione abituale di attività commerciali (anche se non esclusiva e anche se non organizzata in forma d’impresa). La conseguenza pratica è che se ogni tanto dismetti capi o oggetti di tua proprietà, senza continuità né scopo di lucro stabile, non sei tenuto a tassare i corrispettivi percepiti. Diverso è il caso di vendite ripetute e strutturate nel tempo, che tendono a configurare attività commerciale.
Quando la vendita diventa attività d'impresa (anche senza partita IVA)
La giurisprudenza di legittimità conferma che l’elemento decisivo è l’abitualità/professionalità: la ripetizione nel tempo, la sistematicità e la rilevanza economica possono integrare esercizio di impresa ai fini fiscali, a prescindere dalla formale apertura della partita IVA o da un apparato organizzativo in senso civilistico. Su questo punto è dirimente la sentenza della Corte di Cassazione n. 7552 del 21 marzo 2025: numerose vendite online protratte per anni consentono di qualificare i proventi come reddito d’impresa, con conseguente obbligo di dichiarazione e tassazione; la natura “privata” del profilo o l’assenza di partita IVA non impediscono la riqualificazione. Indicatori tipici che possono far presumere l’attività d’impresa:
• volumi e frequenza di cessioni elevati e costanti
• acquisti effettuati allo scopo di rivendere
• presenza su più piattaforme, prezzi/margini strutturati, attività promozionali
• tracciabilità di incassi ricorrenti su conti dedicati o strumenti di pagamento
Questi elementi, se riscontrati dall’amministrazione, possono giustificare accertamenti e recuperi.
DAC7: cosa comunicano le piattaforme all'Agenzia delle Entrate
La direttiva (UE) 2021/514, nota come DAC7, impone ai gestori di piattaforme digitali di raccogliere, verificare e comunicare alle amministrazioni fiscali europee i dati dei “venditori oggetto di comunicazione” e dei corrispettivi da questi percepiti. L’Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 1 marzo 2023, n. 32; l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2023 e ha comportato il primo invio dati nel 2024. Il decreto nazionale e gli atti attuativi dell’Agenzia delle Entrate disciplinano:
• quali piattaforme rientrano (marketplace di beni/servizi, locazioni, mezzi di trasporto)
• chi è “venditore oggetto di comunicazione”
• le informazioni da trasmettere (dati identificativi del venditore, numero di operazioni, corrispettivi, coordinate finanziarie, ecc.)
• tempistiche e canali telematici per l’invio.
Il perimetro UE prevede regole di esclusione per i cosiddetti “venditori minori”: la prassi applicativa considera non oggetto di comunicazione, tra l’altro, i soggetti che, in un anno, effettuano non più di 30 vendite di beni e non superano 2.000 euro di corrispettivi complessivi. Laddove si superi anche solo una delle due soglie, il venditore rientra nell’obbligo di comunicazione. Attenzione: l’eventuale esclusione dalla comunicazione non equivale a “non tassabilità” e, al contrario, l’inclusione non implica automaticamente tassazione, ma può generare controlli selettivi.
Effetti fiscali se l'attività è d'impresa
Qualora l’attività venga qualificata come impresa:
• IRPEF/IRES e addizionali: tassazione dei redditi d’impresa secondo il regime applicabile.
• IVA: in linea di massima, le cessioni abituali di beni sono operazioni imponibili; per beni usati potrebbe applicarsi, in presenza dei presupposti, il regime speciale del margine (artt. 36–40-bis, D.L. 41/1995).
• Adempimenti connessi: apertura partita IVA, tenuta contabilità, eventuali contributi previdenziali (gestione commercianti) al superamento dei requisiti.
Resta esclusa da IVA e imposte dirette la semplice dismissione occasionale di beni personali. Il passaggio dalla sfera “privata” a quella “commerciale” non dipende da un’etichetta auto-attribuita ma dai fatti (modalità, frequenza, organizzazione).
Controlli: come avvengono e su cosa si concentrano
Con DAC7, le amministrazioni fiscali ricevono periodicamente dati standardizzati da ciascuna piattaforma. Questi flussi vengono incrociati con le informazioni già disponibili (dichiarazioni, anagrafe rapporti, movimentazioni tracciate). L’analisi di rischio si concentra su:
• superamento delle soglie DAC7 e volumi anomali
• incoerenze tra corrispettivi comunicati e redditi dichiarati
• indicatori di professionalità (continuità, pluripiattaforma, acquisti per rivendita).
La recente giurisprudenza rafforza la posizione dell’amministrazione negli accertamenti, potendo qualificare come d’impresa vendite continuative anche in assenza di formali assetti organizzativi o partita IVA.
Casi pratici ricorrenti
• Svuoto l’armadio due volte l’anno vendendo alcuni capi miei, senza comprare per rivendere: di regola, attività occasionale non imponibile.
• Compro stock all’ingrosso e li rivendo su più marketplace, mantenendo inserzioni attive tutto l’anno: attività d’impresa con obblighi fiscali/IVA.
• Sono sotto le soglie DAC7 (≤30 vendite e ≤2.000 euro): la piattaforma potrebbe non comunicare i miei dati, ma se di fatto opero con continuità, posso comunque essere qualificato come impresa. Le soglie sono rilevanti per la comunicazione, non per definire la natura del reddito.
Buone pratiche di compliance
• Tracciare le operazioni: conservare ricevute, conversazioni di vendita, estratti di pagamento, così da dimostrare la natura occasionale.
• Evitare commistioni: se l’attività diventa abituale, usare strumenti e conti dedicati; una gestione trasparente riduce il rischio sanzionatorio.
• In caso di stabilità/ricorrenza dei proventi, valutare tempestivamente l’apertura della partita IVA e l’inquadramento (anche regime forfettario, se ne ricorrono i presupposti).
• In presenza di beni usati destinati alla rivendita professionale, verificare l’eventuale applicabilità del regime del margine e i connessi adempimenti.
Conclusioni operative
La linea di confine non è la piattaforma utilizzata, ma la “qualità” dell’attività: sporadica e non professionale. Con DAC7, l'Agenzia delle Entrate dispone ora di dati granulari per intercettare le posizioni a rischio e con la recentissima pronuncia della Cassazione n. 7552/2025 si rende più agevole la riqualificazione in reddito d’impresa quando ricorrono continuità e sistematicità. Valutazioni ex ante e una corretta impostazione contabile/fiscale sono, oggi più che mai, essenziali. Affidati allo Studio Legale Grilli Venuti per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pronunce della Cassazione. Non chiedere all'Intelligenza artificiale, chiedi a noi.





