Il nostro Studio ha recentemente ottenuto una sentenza favorevole in una complessa vicenda giudiziaria riguardante un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, garantito da polizza assicurativa per il rischio di perdita del lavoro.
La causa è stata particolarmente rilevante perché ha consentito di chiarire alcuni punti di diritto molto discussi: la natura della clausola di surroga dell’assicuratore e la distinzione tra contratti stipulati a favore del finanziatore o del finanziato.
La vicenda in breve
Il debitore, rimasto senza lavoro, non aveva potuto proseguire nel rimborso del prestito. L’assicurazione, chiamata a coprire il rischio, aveva versato alla società finanziaria quanto dovuto e successivamente si era surrogata nei diritti di quest’ultima, agendo nei confronti del debitore. Quest’ultimo contestava la pretesa, sostenendo che la clausola contrattuale di surroga fosse nulla perché vessatoria e che l’assicurazione fosse stata stipulata nel suo interesse (cosiddetta polizza “perdite pecuniarie”).
La distinzione decisiva: chi è il beneficiario della polizza?
Il Tribunale ha chiarito un aspetto fondamentale: occorre distinguere tra due tipi di coperture assicurative obbligatorie nella cessione del quinto (come previsto dal DPR 180/1950):
- la polizza rischio credito, stipulata nell’interesse del finanziatore, che tutela la società erogante e consente all’assicuratore, una volta pagato l’indennizzo, di surrogarsi nei diritti della finanziaria verso il debitore;
- la polizza perdite pecuniarie, stipulata nell’interesse del lavoratore/debitore, che invece non consente surroga e garantisce piena protezione al mutuatario in caso di perdita dell’impiego.
Il punto centrale è quindi l’individuazione del beneficiario: se la polizza è a vantaggio del finanziatore, la clausola di surroga è pienamente valida; se fosse a vantaggio del finanziato, una surroga a suo carico svuoterebbe la copertura assicurativa e sarebbe nulla.
La decisione del Tribunale di Roma
Il Giudice ha ritenuto che, nel caso concreto, l’assicurazione fosse stata stipulata a beneficio della finanziaria mutuantee non del debitore. Da ciò discende la legittimità della clausola di surroga, che non può essere qualificata come vessatoria ai sensi del Codice del Consumo.
Di conseguenza, il Tribunale ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dal convenuto (compresa quella di prescrizione) e ha condannato quest’ultimo al pagamento della somma dovuta in favore della Compagnia.
Questa sentenza è importante perché ribadisce la distinzione tra le due tipologie di copertura previste nella cessione del quinto e conferma che la validità della clausola di surroga dipende dalla natura della polizza.
Il caso dimostra come, anche in materia di contratti standardizzati, sia sempre decisiva l’analisi puntuale del rapporto negoziale e dell’effettivo interesse tutelato dal contratto.





