Con la bozza della Legge di Bilancio 2026, torna la definizione agevolata dei carichi fiscali, meglio conosciuta come rottamazione quinquies. Dopo le precedenti versioni – dalla rottamazione bis alla rottamazione quater – il Governo propone una nuova sanatoria per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, pagando solo l’imposta e risparmiando su sanzioni e interessi.
In questo articolo, lo Studio Legale Grilli Venuti illustra le principali novità, i vantaggi e le criticità dello strumento, per aiutare cittadini e imprese a capire se conviene aderire e come farlo.
Che cos'è la rottamazione quinquies
La rottamazione quinquies è una procedura che permette di definire i debiti fiscali e previdenziali affidati alla riscossione, eliminando sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. In altre parole, il contribuente è chiamato a pagare soltanto:
il capitale dovuto, ossia l’imposta o il contributo originario;
le spese di notifica e le spese esecutive.
Tutti gli oneri accessori – spesso la parte più gravosa delle cartelle – vengono cancellati.
Quali debiti rientrano
Secondo la bozza di legge, possono accedere alla rottamazione quinquies i debiti affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Rientrano in particolare:
Imposte dichiarate ma non versate (Irpef, Ires, Iva);
Contributi previdenziali dovuti all’INPS, purché non derivanti da accertamento;
Tributi risultanti da liquidazioni automatizzate (art. 36-bis DPR 600/73) e controlli formali (art. 36-ter DPR 600/73);
Iva da controllo automatizzato (art. 54-bis DPR 633/72).
Sono invece esclusi:
Tributi locali (IMU, TARI, multe stradali, ecc.);
Carichi derivanti da accertamento fiscale;
Importi già oggetto di precedenti definizioni decadute.
Come aderire
L’adesione avviene con una dichiarazione telematica da presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Secondo la bozza, il termine dovrebbe essere 30 aprile 2026.
Nella domanda, il contribuente deve:
Indicare le cartelle che intende rottamare;
Scegliere se pagare in un’unica soluzione o a rate;
Dichiarare l’eventuale rinuncia a contenziosi in corso relativi ai debiti oggetto di definizione.
Una volta inviata la dichiarazione, l’agente della riscossione comunicherà l’importo dovuto e il piano di pagamento scelto.
Modalità di pagamento
Il contribuente potrà scegliere:
Pagamento unico entro il 31 luglio 2026;
Pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali.
Il calendario proposto è molto articolato:
1ª rata: 31 luglio 2026
2ª rata: 30 settembre 2026
3ª rata: 30 novembre 2026
Dalla 4ª alla 51ª rata: scadenze bimestrali dal gennaio 2027 al novembre 2034
52ª, 53ª e 54ª rata: entro il maggio 2035
Sulle rate decorrerà un interesse annuo del 4% a partire dal 1° agosto 2026.
Effetti immediati dell'adesione
La presentazione della domanda produce alcuni effetti rilevanti:
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei carichi;
Stop a fermi e ipoteche successivi alla domanda (restano quelli già iscritti);
Sospensione delle procedure esecutive in corso;
Blocco di nuove azioni esecutive fino al pagamento della prima o unica rata.
Questi effetti offrono al contribuente un’immediata “boccata d’ossigeno”, congelando le azioni di recupero forzoso.
Cause di decadenza
La disciplina della rottamazione quinquies è più rigida rispetto alle versioni precedenti. Si decade dalla definizione se:
Non si paga l’unica rata dovuta;
Non si versano due rate, anche non consecutive;
Non si paga l’ultima rata del piano.
Non sono previsti margini di tolleranza: anche un ritardo di un solo giorno può far perdere i benefici. In tal caso, l’intero debito torna esigibile con sanzioni, interessi e aggio.
Vantaggi e criticità
Vantaggi:
Forte riduzione dell’importo complessivo dovuto (solo capitale e spese);
Possibilità di rateizzare fino a 9 anni;
Sospensione immediata delle azioni di riscossione.
Criticità:
Esclusione di tributi locali e multe, spesso rilevanti per cittadini e imprese;
Regole di decadenza molto severe;
Tempi lunghi della rateizzazione, che possono comportare interessi cumulati non trascurabili.





