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Ammissibile la domanda di accertamento della proprietà nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. second

2025-06-22 15:51

Tiziano Benedetti

Diritto del lavoro, diritto del lavoro,

Ammissibile la domanda di accertamento della proprietà nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. secondo le Sezioni Unite

Sentenza n. 11455 del 30 aprile 2025 – Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili

Sentenza n. 11455 del 30 aprile 2025 – Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili

Con la sentenza n. 11455 del 30 aprile 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere un rilevante contrasto interpretativo in materia di tempestività della domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà nel contesto di un giudizio promosso con l’actio negatoria servitutis. La questione, rimessa alle Sezioni Unite dalla Seconda Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 7846 del 2024, riguardava la possibilità per l’attore di proporre, nel corso del giudizio, una domanda dichiarativa volta ad accertare con efficacia di giudicato il proprio diritto di proprietà, in risposta alla contestazione sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione.

La vicenda si colloca all’interno di un processo soggetto alla disciplina previgente rispetto alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 (cd. riforma Cartabia), e in particolare prima delle modifiche all’art. 183 c.p.c. apportate dall’art. 3, commi 12, lett. i) e 13, lett. b), del suddetto decreto. In tale contesto normativo, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui, qualora nel giudizio introdotto con actio negatoria servitutis il convenuto contesti, fin dalla comparsa di risposta, la titolarità del diritto di proprietà in capo all’attore, quest’ultimo può proporre una domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà non soltanto all’udienza ex art. 183 c.p.c., ma anche nella successiva memoria prevista dal comma 6, n. 1 del medesimo articolo.

La Corte ha ritenuto che tale facoltà debba essere riconosciuta in considerazione del rapporto di pregiudizialità logica tra le due domande. Infatti, la contestazione del diritto di proprietà, posta a fondamento dell’azione negatoria, introduce nel processo una questione che incide direttamente sulla legittimazione attiva dell’attore. Di conseguenza, egli ha interesse – e secondo la Corte anche facoltà processuale – a chiedere l’accertamento del proprio diritto dominicale, anche mediante una domanda nuova che trovi fondamento nella memoria integrativa di cui all’art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., purché ciò avvenga nel rispetto della disciplina applicabile ratione temporis.

La pronuncia si inserisce in un contesto di grande importanza per la corretta definizione dei limiti e delle modalità di articolazione delle domande giudiziali nel processo civile. In particolare, essa valorizza l’esigenza di garantire una risposta di merito effettiva alle domande fondate su una connessione logica e giuridica con la domanda originaria, superando rigidità interpretative che avrebbero potuto compromettere il diritto di difesa delle parti.

Per gli operatori del diritto, la sentenza n. 11455/2025 assume un valore chiarificatore, utile a orientare la redazione degli atti processuali nelle controversie dominicali e reali. In modo particolare, essa ribadisce il ruolo centrale della funzione preclusiva del sistema delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., ma ne evidenzia anche la flessibilità razionalmente interpretata, quando funzionale a una corretta ed effettiva trattazione delle questioni introdotte dalla difesa avversaria.

 

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Il nostro studio assiste privati e imprese in controversie immobiliari e giudizi civili in cui siano coinvolte azioni negatorie, rivendicazioni e contestazioni del diritto di proprietà. La recente pronuncia delle Sezioni Unite rappresenta un ulteriore strumento a disposizione della parte attrice per difendere la propria posizione sostanziale anche quando le contestazioni della controparte impongano l’introduzione di nuove domande a tutela della propria legittimazione.